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22.04.2013

G.U. n. 92 del 19-04-2013

Termini di riavvio progressivo del Sistri

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013 il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013, “Termini di riavvio progressivo del Sistri” (allegato).

Il provvedimento fissa i termini di riavvio del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ponendo così fine alla sospensione, disposta dall’articolo 52 del decreto-legge n. 83 del 2012 fino al 30 giugno 2013, “allo scopo di procedere alle ulteriori verifiche amministrative” e che rinviava ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente per l’individuazione del nuovo termine per l’entrata in funzione del SISTRI.

Al fine di rendere operativo il sistema il decreto articola i termini di riavvio in due fasi. Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e per gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi - come individuati all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 - il termine iniziale di operatività del SISTRI è fissato al 1° ottobre 2013. Per gli altri enti o imprese obbligati all’iscrizione al Sistema, invece, il termine iniziale di operatività è fissato al 3 marzo 2014, ferma restando la possibilità di utilizzarlo già a partire dalla data fissata per le imprese che gestiscono rifiuti pericolosi.

Gli enti e le imprese già iscritti al SISTRI dovranno verificare l’aggiornamento e l’attualità dei dati e delle informazioni trasmesse. Gli enti che gestiscono rifiuti pericolosi dovranno svolgere tali procedure di verifica e allineamento dal 30 aprile al 30 settembre 2013. Per gli altri soggetti, invece, le procedure di verifica e allineamento dovranno essere effettuate dal 30 settembre 2013 e fino al 28 febbraio 2014.

Fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data di operatività del SISTRI, prevista dal decreto per le diverse categorie di enti o imprese, continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), e successive modificazioni.

Fonte: Assosoftware