Informazione > Focus On

08.04.2016

SISTRI: versamento del contributo annuale

Come noto, entro il 30 aprile 2016 deve essere versato il contributo annuale SISTRI, come previsto dal dm 52/2011, all’articolo 7, comma 2, per tutti i soggetti obbligati all’iscrizione a SISTRI.

Soggetti obbligati al versamento del contributo SISTRI

In dettaglio sono tenuti a versare, entro il 30 aprile, il contributo per l’anno 2016 i soggetti oggi obbligati all’iscrizione al SISTRI (1):

1) I produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano più di dieci dipendenti (2) come specificato nel dm 24 aprile 2014 (3);

2) I trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi

- i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero;

- i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc) che detengono detti rifiuti in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (nave, treno, gomma);;

3) coloro che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;

4) coloro che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi, definiti “nuovi produttori”;

5) coloro che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali pericolosi e urbani pericolosi.


L’importo del contributo 2016 rimane invariato ed è stabilito, sulla base delle categorie di iscrizione e con riferimento solo ai rifiuti pericolosi, dal dm 52/2011. Per comodità si allega il prospetto con gli importi dei contributi per ogni categoria di iscrizione.

Calcolo e pagamento del contributo SISTRI
Il contributo può essere versato secondo una delle seguenti modalità:


1) presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succ.le Min. Ambiente SISTRI D.M. 17.12.2009 Min. Amb. DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 – 00147 ROMA.


2) presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200 000002595427, con beneficiario: TESORERIA. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44, 00147 - ROMA


Nella causale di versamento occorrerà indicare:

· contributo SISTRI/anno 2016;

· il codice fiscale dell'Operatore;

· il numero di pratica comunicato dal SISTRI a conferma dell'avvenuta iscrizione.


La comunicazione di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa, accedendo all’applicazione GESTIONE AZIENDE con il proprio dispositivo USB, indicando:

· il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, in caso di pagamento presso gli uffici postali, oppure il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO o TRN) del bonifico bancario, in caso di pagamento con bonifico bancario;

· l'importo del versamento;

· il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.


Sanzioni
L’omesso versamento del contributo è punito con sanzione amministrativa. Fino al 31 dicembre 2016 tale sanzione è ridotta del 50% (4). Sempre fino al 31 dicembre 2016 non si applica alcuna sanzione per il mancato o errato utilizzo di SISTRI. Rimangono comunque obbligatori i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto, pena l’applicazione delle relative sanzioni.

NOTE
1)I soggetti obbligati sono definiti dall’art. 188-ter del decreto legislativo 152/2006 (come modificato dall’art. 11 del d.l. 101/2013) per la specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire al SISTRI.

2) Nel calcolo dei dipendenti devono rientrate tutti gli addetti dell’impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti speciali pericolosi.
Sono da computare (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del dm 52/2011), con riferimento all’anno in corso, tutti gli addetti con posizione di lavoro

- dipendente a tempo pieno e a tempo parziale

- con contratto di lavoro di apprendistato o di inserimento

- con contratto di lavoro “indipendente”, cioè autonomo ma con caratteristiche di continuità superiore a 30 giorni/anno.

Nel computo sono da considerare anche i lavoratori temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite, In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino.

3) Il dm 24 aprile 2014 ha specificato le categorie obbligate all’iscrizione individuandole nei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da

- attività di costruzione e demolizione e scavo;

- lavorazioni industriali;

- lavorazioni artigianali;

- attività commerciali;

- attività di servizio;

- attività sanitarie

che occupano fino a 10 dipendenti.

(4) la riduzione della sanzione per mancato versamento del contributo SISTRI è stata introdotta dal decreto legge 210/2015, cosiddetto “Milleproroghe”, all’art. 8

Fonte: Confindustria Venezia