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22.03.2016

La nuova nozione di "produttore di rifiuti"

LA NUOVA NOZIONE DI “PRODUTTORE” DEI RIFIUTI PUO’ CREARE PROBLEMI SERI ALLE IMPRESE

Il giorno 04/07/2015 è entrato in vigore il DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92  “Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,..”.  Le medesime disposizioni sono state trasposte e approvate nell’ambito della legge 6 agosto 2015, n.125, recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. …nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali» e sono entrate in vigore il  29 agosto 2015.

L’art.1 della legge ha modificato la nozione di “produttore” del rifiuto, di cui alla lett.f) dell’art.183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il testo previgente della legge definiva: “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il testo oggi vigente della legge definisce “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti  "e  il  soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione" (produttore iniziale).”

Dunque la modifica apportata riguarda la nozione di “produttore iniziale”, nell’ambito della quale è stato aggiunto il riferimento anche al “soggetto  al  quale  sia  giuridicamente riferibile detta produzione" (di rifiuti).

E’ opinione diffusa e largamente maggioritaria in dottrina, e sostenuta anche dallo scrivente, che la novità normativa imprevista ed imprevedibile (e non frutto del recepimento di norme comunitarie) potrebbe portare a conseguenze verosimilmente non ipotizzate dal legislatore ed assai gravose per un elevatissimo numero di imprese pubbliche e private. Non è un mistero per nessuno che la nuova norma nasce per “salvare” alcuni dirigenti della Fincantieri da una condanna per gestione abusiva di rifiuti, in un processo attualmente in corso. Tuttavia il legislatore, nel predisporre la norma salva-Fincantieri ha omesso di verificare l’impatto che tale norma avrebbe potuto avere su molte decine di migliaia di imprese di questo Paese.

La modifica normativa sembra riaprire una questione che era già stata risolta in via definitiva dalla giurisprudenza nel passato e cioè la questione di chi debba considerarsi produttore del rifiuto nell’ipotesi in cui, ad esempio, il proprietario o possessore di un bene, mediante contratto di appalto o di prestazione d’opera, affidi ad altro soggetto l’esecuzione, sul medesimo bene, di un’attività dalla quale originano rifiuti, cioè per intenderci, tutti i soggetti “committenti” di attività edilizie. Inoltre la nuova nozione sembra coinvolgere anche tutti i soggetti che affidino a terzi le attività di manutenzione da cui derivano dei rifiuti.

La nuova definizione di «produttore» sembra riesumare un risalente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione che, a partire dal 2000, aveva coinvolto nella nozione di produttore di rifiuti non solo il soggetto dalla cui attività concretamente origina il rifiuto ma anche “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” individuando, in questa seconda definizione, il soggetto “committente” dei lavori eseguiti dal produttore effettivo.

Tale orientamento era stato espresso nelle Sentenze Cassazione Penale Sez. 3, 21 gennaio 2000 n.4957; Sez. 3, n.24347 del 5 giugno 2003; Sez.3, n.1340 del 19 gennaio 2007.

Dato che la nuova norma ha inserito nella nozione di produttore esattamente la locuzione utilizzata in passato da una parte della giurisprudenza, la quale aveva voluto estendere la nozione di produttore aldilà del soggetto c.d. “produttore materiale”, dalla nuova nozione di “produttore” può discendere un’interpretazione in base alla quale per produttore di rifiuti, deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti (come avveniva prima della modifica normativa), ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione, cioè ad es. tutti i committenti di lavori edili e tutti gli enti e le imprese che affidino a terzi le attività di manutenzione da cui derivano dei rifiuti,

a carico del quale si può  configurare, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l’obbligo di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti dal Dlgs 152/2006 e s.m.

Come rilevato si dovrà attendere un po’ di tempo prima di verificare in quale modo le Pubbliche Amministrazioni competenti al controllo della gestione dei rifiuti applicheranno tale novità normativa, e successivamente come le interpreterà ed applicherà la magistratura,  in quanto ad oggi sono in campo solo interpretazioni di dottrina. Tuttavia si ribadisce che le conseguenze della nuova norma potrebbero essere molto gravose per moltissimi operatori economici, e che solo una parte molto minoritaria della dottrina ritiene, un po’ distrattamente, che dalla nuova norma non deriveranno importanti problematiche applicative.

Infatti le conseguenze per  “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” potrebbero concretizzarsi nell’obbligo di tenere i registri di carico e scarico e di predisporre un Formulario d’Identificazione per il Trasporto.

In verità non è chiaro in quale modo “il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione” dovrebbe/potrebbe adempiere a tali obblighi, in quanto la novella normativa nulla dice in proposito, ma ciò non costituisce un elemento decisivo di valutazione in quanto non sarebbe certamente il primo caso di normativa ambientale scritta molto male e di difficile applicazione pratica.

In ogni caso la conseguenza che la nuova norma ha già sicuramente prodotto è quella di cristallizzare una speciale posizione di garanzia, rilevante ex art. 40, 2° comma, codice penale, sulla corretta gestione dei rifiuti a carico di tutti i soggetti committenti di attività edilizie e di quelli che affidano a soggetti terzi le attività di manutenzione.

In casi di gestione non corretta dei rifiuti da parte del produttore materiale il “produttore giuridico” diverrebbe corresponsabile nell’illecito commesso  e dunque destinatario di sanzioni anche penali.

Per porre termine alla questione si suggerisce a tutte le associazioni di categoria delle aziende pubbliche e private di chiedere al Governo ed al Parlamento una modifica normativa che riporti la nozione di “produttore” al testo previgente.

Questa sarebbe l’unica soluzione chiara e nitida ai problemi sollevati dalla recente normativa.

A cura di

dott. Bernardino Albertazzi

Giurista Ambientale

Consulente CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA - CISPEL LOMBARDIA SERVICES


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