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12.04.2016

Il proprietario consapevole del conferimento di rifiuti nel proprio terreno, concorre nel reato di discarica abusiva

La Cassazione torna a pronunciarsi sull’eventuale responsabilità del proprietario che vede abbandonare sul proprio terreno rifiuti da parte di terzi.

Con la sentenza in esame (Cass. Pen.  Sez. III,  n. 45145/2015), stabilisce la corresponsabilità del proprietario del terreno, nel caso in cui è consapevole dei diversi e continui conferimenti di rifiuti da parte di terzi, nel terreno di proprietà.

Nelle precedenti pronunce la S.C. ha stabilito che non è configurabile in forma omissiva il reato di “discarica abusiva” in capo al proprietario del terreno, non ricorrendo l’obbligo di controllo, ovvero, non assume alcuna posizione di garanzia sulle condotte illecite poste in essere da parte di terzi ignoti, che decidono di abbandonare sul proprio terreno dei rifiuti.

Con una pronuncia del 2004, ribadita del 2013, la S.C. ha fissato le condizioni affinché si configuri una discarica abusiva:  “tutte le volte in cui, per effetto di una condotta ripetuta, i rifiuti vengono scaricati in una determinata area, trasformata di fatto in deposito o ricettacolo di rifiuti con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato” (Cass. Pen. 27296/2004).

La vicenda in esame ha visto il proprietario concorrere con l’appaltatore dei lavori nella realizzazione della discarica abusiva, avendone, in qualità di committente dei lavori, predisposto le aree per la realizzazione un’opera strutturale, depositando, con carattere di definitività, rifiuti inerti.

La definizione dei discarica è data del D.Lgs 36/2003: “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazione di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.”

Dalla sopra richiamata definizione di discarica, si evincono le condizioni ammesse ed i termini temporali di deposito temporaneo e stoccaggio di rifiuti autorizzato, finalizzato al recupero o allo smaltimento, superati i quali configurano una discarica, pertanto:

-         il deposito temporaneo presso il luogo di produzione non può essere superiore ad un anno;

-         lo stoccaggio autorizzato finalizzato al recupero  (R13) non può avere durata superiore ai tre anni;

-         lo stoccaggio autorizzato finalizzato allo smaltimento (D15) non può avere durata superiore ad un anno.

A cura di Luca D'Alessandris

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