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23.02.2016

Il collegato ambientale - parte 1

Sulla Gazzetta ufficiale del 18 gennaio, è stata pubblicato il c.d. Collegato Ambientale alla legge di stabilità per il 2014, la Legge 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, che è entrata in vigore il  2 febbraio 2016.

Essa introduce nuove norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifiche, sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, difesa del suolo, risorse idriche ed istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

Nel presente articolo verranno esaminate le disposizione di maggior interesse per le aziende che gestiscono servizi pubblici locali. Alcune norme sono di immediata applicazione, altre invece rimandano la loro operatività a futuri decreti del Ministero dell’Ambiente.

L’esame delle nuove norme verrà effettuato suddividendole per specifica materia.

GESTIONE DEI RIFIUTI

 Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

L’Art. 29 attribuisce al Ministero dell'Ambiente i compiti precedentemente spettanti all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti (oggi abolito), ed in particolare:

- l’ elaborazione di parametri per l'individuazione dei costi standard, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

- l’elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio;

- la verifica del rispetto dei termini di cessazione delle gestioni “in economia”;

- la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti e l’accertamento della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni.

Tariffa del servizio di gestione dei  rifiuti urbani e assimilati

L’Art. 42 modifica il testo del comma 667, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilità  2014)", annunciando un decreto del Ministro dell'Ambiente, da emanarsi entro il 2 febbraio 2017,  che stabilirà criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi  di  gestione caratterizzati dall'utilizzo   di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo  modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di  gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

L’art. 32 dispone che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale  ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata è applicata  un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dalla nuova norma.

Inoltre la misura del tributo sul conferimento dei rifiuti in discarica (articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)  è modulata  in  base alla quota percentuale di superamento del  livello di raccolta differenziata (RD).

Spetta alla regione definire, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e  verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune.

L'addizionale sul conferimento dei rifiuti in discarica è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti  previsti dai piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati, il  cofinanziamento degli impianti.

Inoltre l’art. 34 estende il  tributo speciale per il deposito in discarica anche al conferimento dei rifiuti in impianti di incenerimento senza recupero energetico.

L’art. 45 dispone che le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previsti dal  programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. 

Gli incentivi si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

 Rifiuti in discarica

L’art. 46 ha abrogato la lettera p) dell'articolo 6, comma 1, del  D.lgs. 36/2003 e cioè il divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico  inferiore) > 13.000 kJ/kg.

L’art. 48 ha specificato il disposto di cui all’art.7 del  Dlgs 36/2003 in base al quale i rifiuti possono   essere collocati in discarica solo dopo un trattamento. Quale eccezione a tale regola era già previsto il caso dei “rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità del D.lgs. 36/2003, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati  dalla  normativa  vigente”.

La nuova norma dispone che sarà compito dell’ISPRA, entro il 2 aprile 2017, individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando “il trattamento non è necessario ai predetti fini”.

L’art.47 ha aggiornato gli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica imponendo a ciascuna  regione, entro il 2 febbraio 2017, l’elaborazione ed  approvazione di un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad  integrazione del  piano regionale  di gestione dei rifiuti, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, a livello provinciale, i seguenti obiettivi:

  a) entro il 2 febbraio 2021 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;

  b) entro il 2 febbraio 2024 i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;

  c) entro il 2 febbraio 2031 i rifiuti urbani biodegradabili  devono  essere

inferiori a 81 kg/anno per abitante.

Miscelazione dei rifiuti

L’Art. 49 conferma quanto già affermato in dottrina (anche dal sottoscritto) e dalla giurisprudenza, cioè che le miscelazioni di rifiuti non vietate in base all'articolo 187 del Dlgs 152/2006 non possono essere sottoposte ad autorizzazione e non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni  diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.

Tale norma si è resa necessaria perché è stata prassi di molte Pubbliche Amministrazioni l’inserimento di tali gravose prescrizioni o limitazioni.

Scambio di beni usati

L’art. 66 ha inserito nel Dlgs 152/2006, il comma 1-bis  dell'articolo 180-bis, ai sensi del quale i  comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta, per l'esposizione temporanea,  finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito  preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili.

Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la  raccolta  di beni da destinare al riutilizzo, nel  quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti  di piccolissime dimensioni

L’articolo 40 istituisce un esplicito divieto di abbandono di mozziconi dei  prodotti da fumo nonché dei rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

La violazione del divieto relativo ai prodotti da fumo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro sessanta a euro trecento, mentre quella relativa agli altri rifiuti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta.

Utilizzo delle terre e rocce da scavo

L’Art. 28 elimina dal campo di applicazione del decreto del Ministro dell'Ambiente n. 161 del 2012, recante la disciplina dell'utilizzazione delle  terre e rocce da scavo, i residui di lavorazione di  materiali lapidei (marmi,  graniti,  pietre,  ecc.) anche  non connessi alla realizzazione di un'opera e  non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con   acrilamide   o poliacrilamide).

Si tratta di una modifica apprezzabile in quanto i residui di lavorazione di materiali lapidei hanno un’origine del tutto diversa dalle terre da scavo e sono già correttamente disciplinati nell’ambito della disciplina dei sottoprodotti, qualora possiedano le caratteristiche di cui all’art.184-bis del Dlgs 152/2006 e s.m.

IMPRENDITORI AGRICOLI

 Formulari

L’art. 29 introduce nell’articolo 193, comma 2, del  Dlgs 152/2006 e s.m. una disposizione in base alla quale gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo.

Tale disposizione costituisce il corollario della disposizione relativa al deposito temporaneo degli imprenditori agricoli, introdotta dall'art. 11, comma 16-bis, legge n. 125 del 2015, ai sensi della quale il luogo di produzione dei rifiuti deve intendersi per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sitoche sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.
La medesima disposizione rinvia inoltre ad apposito decreto del Ministero dell'ambiente la previsione di ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di  identificazione, nel caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso  la cooperativa agricola di cui è socio.

Si rammenta inoltre che dal 1 gennaio 2016 è divenuta operativa la disposizione di cui al comma 9-bis dell’art.193 del Dlgs 152/2006 e s.m. in base alla quale non è considerata trasporto (e dunque non necessita del formulario) l’esecuzione delle seguenti attività:

- la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri.

- la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

Trasporto in conto proprio

Inoltre ai sensi dell’art.69 del “Collegato ambientale” i medesimi imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135  del  codice  civile che producono  rifiuti pericolosi, possono  trasportarli,  in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua  operazioni autorizzate di smaltimento.

Il disposto di legge è assai chiaro nella destinazione dei rifiuti pericolosi allo “smaltimento”, risultando esclusa quindi la possibilità di avvio a recupero.

Si rammenta inoltre che il trasporto “in conto proprio” richiede comunque un’iscrizione, per quanto “semplificata”[1] all’Albo Gestori ai sensi dell’art. 212, comma  8 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni.

RIFIUTI SANITARI ANCHE PERICOLOSI

La medesima disposizione “di favore” relativa al trasporto in conto proprio è stata indirizzata anche ai soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei seguenti codici ATECO[2] :

96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere)

96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza)

96.09.02 (Attività di tatuaggio e piercing )

che producono  rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03 (rifiuti sanitari a rischio infettivo)*, relativi  ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. 

Tali soggetti inoltre adempiono: a) all’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e  b) all'obbligo  di  comunicazione  al  Catasto  dei rifiuti tramite il M.U.D. (modello unico di dichiarazione ambientale), di cui al Dlgs 152/2006,  anche ai fini del trasporto in conto  proprio,   attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193.

I formulari sono gestiti  e conservati con le modalità previste dal medesimo  articolo  193. 

La conservazione deve avvenire:

- presso la sede dei soggetti esercenti  le attività  o

- tramite  le  associazioni imprenditoriali  interessate o società di  servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. 

La nuova norma stabilisce inoltre che l'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve anche agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

L’Art. 30 inserisce nell’articolo 188 (Responsabilità della gestione dei  rifiuti), il seguente comma:

«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al  loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato  addetto  alla   raccolta dei  rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della  parte quarta del presente decreto.

Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina di cui all'articolo 266, comma 5[3]».

Il primo periodo del comma appare perfino superfluo in quanto non dice nulla che non fosse già contemplato dall’art.188 anche nel testo previgente.

Sicuramente innovativo è invece il secondo periodo il quale esclude la raccolta ed il trasporto dei  rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi dalle agevolazioni riservate alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio (nessun obbligo di registri, formulari, MUD, iscrizione all’Albo).

FERTILIZZANTI

L’Art. 25  ha modificato l'allegato 2 (AMMENDANTI), al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti inserendo nella descrizione della composizione dell’ “Ammendante compostato misto” (punto 2, numero 5,  terza  colonna )  anche i  rifiuti  in   plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati,  previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario.

 Inoltre l’art. 26  “Fertilizzanti correttivi” ha stabilito che l’ utilizzazione agronomica dei correttivi  di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione,  come definiti all'allegato 3 del medesimo decreto legislativo,

qualora ottenuti da processi che prevedono  l'utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il  rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999. Tali correttivi devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

BONIFICHE

Interventi di bonifica da amianto

L’art.56  ha stabilito che   ai  soggetti  titolari  di  reddito d'impresa che effettuano  nell'anno  2016  interventi di bonifica dall'amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di  5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta  successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo unitario inferiore a 20.000 euro.

Il credito d'imposta è  ripartito  nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attività  produttive 

Le disposizioni attuative di tale disposto dovranno essere adottate entro il 2 aprile 2016  con decreto  del  Ministro  dell'ambiente.

Inoltre è istituito,  presso il Ministero dell'ambiente, il Fondo per la progettazione preliminare e  definitiva degli  interventi di bonifica di beni contaminati da  amianto.

L’art. 31 introduce l’articolo 306-bis del decreto legislativo 3  aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale.

Il nuovo articolo dispone che il soggetto nei cui  confronti  il  Ministero dell'ambiente ha avviato  le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale,  ovvero ha intrapreso la  relativa  azione giudiziaria, può  formulare una proposta transattiva. Tale proposta:

a) individua gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa;

b) ove sia formulata per la riparazione compensativa, tiene conto del tempo necessario per  conseguire  l'obiettivo  della  riparazione primaria o della riparazione primaria e complementare;

c) ove i criteri risorsa-risorsa e servizio-servizio non siano applicabili  per la determinazione delle  misure complementari e compensative, contiene una liquidazione del danno mediante una valutazione economica;

d) prevede comunque un piano di monitoraggi e controllo qualora all'impossibilità della   riparazione  primaria  corrisponda un inquinamento residuo che comporta un rischio per la  salute  e  per l'ambiente;

e) tiene conto degli interventi di bonifica già approvati e realizzati;

f) in caso di concorso di più soggetti nell'aver causato il danno e negli obblighi di bonifica, può essere formulata anche  da alcuni soltanto di essi con riferimento all'intera obbligazione, salvo il regresso nei confronti degli altri concorrenti;

g) contiene l'indicazione di idonee garanzie finanziarie.

La nuova norma stabilisce le modalità di svolgimento della conferenza.

In particolare le determinazioni assunte all'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti  ogni atto decisorio comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti alla   predetta conferenza o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti.

Lo schema di transazione, sottoscritto per accettazione dal proponente, è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente.

A cura di

dott. Bernardino Albertazzi

Giurista Ambientale - Consulente Confservizi/Cispel Lombardia

 Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte,  è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000.