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27.10.2016

Attribuzione del credito di imposta per interventi di bonifica dall'amianto

Con il D.M. Ambiente 15 giugno 2016 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2016, n. 243, sono state definite le disposizioni applicative di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in particolare sono stati definiti e pubblicati  i criteri per l'attribuzione del credito d'imposta per interventi di bonifica da amianto.

Il decreto prevede un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive effettuati e conclusi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, e stabilisce che il finanziamento nella sua totalità è pari a 17 milioni di euro.

L’Agevolazione spetta per investimenti di importo superiore a 20 mila euro fino a 400.000 euro.

Sono escluse le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, e quelle che operano nei servizi di interesse economico generale, le cui agevolazioni sono regolamentate dal Regolamento (UE) NR. 1407/2013.

Il Credito d’Imposta verrà erogato solo per gli interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto, non per il semplice rivestimento dello stesso e/o confinamento.

Verranno finanziati solamente gli interventi effettivamente conclusi, cioè tutti quegli interventi per i quali l’impresa può certificare dimostrare i pagamenti effettuati e l’avvenuto smaltimento in discarica dell’amianto entro il 31 dicembre 2016.

A decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale (17 ottobre 2016) e sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate potranno presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it.

 La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dovrà indicare:

a) il costo complessivo degli interventi;

b) l’ammontare delle singole spese eleggibili;

c) l’ammontare del credito d’imposta richiesto;

d) la dichiarazione di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

Inoltre la domanda deve essere accompagnata da:

a) piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all’ASL competente;

b) comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività di cui al piano di lavori già approvato compresa la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

c) l’attestazione dell’effettività delle spese sostenute;

d) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti « de minimis » eventualmente fruiti durante l’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall’art. 6, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Ministero comunicherà alle imprese il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.

1. Il credito d’imposta è revocato:

a) nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;

b) nel caso che la documentazione presentata, di cui all’art. 4, comma 3, contenga elementi non veritieri.

L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi, nel momento in cui l’Agenzia delle entrate accerti, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui all’art. 1, la stessa ne dà comunicazione in via telematica e provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

La piattaforma informatica del Ministero è già attiva sul sito http://www.minambienteamianto.ancitel.it/security.do?metodo=homepage

A cura di Luca D'Alessandris

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