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13.02.2019

Istituito il Registro elettronico per la tracciabilità dei rifiuti

La Legge 11 febbraio 2019 n. 12 ha convertito il Decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione confermando, dal 1° gennaio 2019, la soppressione del SISTRI e dell'obbligo di versare i contributi previsti.

La legge inoltre introduce un primo tassello del nuovo sistema di tracciabilità istituendo il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. 

I soggetti tenuti ad iscriversi al Registro, entro un termine che sarà individuato da un successivo decreto, sono: 

  • enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; 
  • produttori di rifiuti pericolosi; 
  • enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; 
  • Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, "chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti" (articolo 189, comma 3 del D.lgs. 152/2006).

Le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori, verranno fissate con decreto del Ministero dell'Ambiente.

Dal 1° gennaio 2019 e fino alla piena operatività del Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 (compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs. 205/2010, con le relative sanzioni.
Rimane valida la possibilità, prevista dall'articolo 194-bis del D.lgs. 152/2006, di compilare e tenere registro di carico e scarico e formulari anche in formato digitale: il Ministero dell'Ambiente potrà a questo fine predisporre il formato degli adempimenti.

L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporterà, a decorrere dal 2020 e al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema, il versamento – ad apposito capitolo del bilancio dello Stato – di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, di ammontare che verrà fissato dal Decreto, da aggiornare ogni 3 anni.

La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni degli obblighi, stabiliti al comma 3-bis, sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie, il cui importo sarà determinato, per le singole condotte sanzionate, con il decreto sopra citato.

Fonte: Ecocerved