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20.04.2020

Il deposito temporaneo incontrollato può essere contestato soltanto presso il produttore

La Corte di Cassazione - Penale  Sez. III, con la sentenza n. 10430/2020 accoglie il ricorso presentato dagli imputati del reato di cui all’art. 256, comma 1, Lett. a) del D.Lgs  152/2006, ai quali fu contestato il deposito incontrollato, effettuato per categorie non omogenee di rifiuti non pericolosi, conferiti ad un impianto destinatario, presso il quale gli Organi di Controllo hanno riscontrato tale omissione.

Nei fatti, all’interno del cassone scarrabile (accompagnato da un FIR la cui classificazione data era quella del CER 150106 imballaggi in materiali misti) erano depositati diverse tipologie di rifiuti, costituiti da residui di potatura, rifiuti urbani indifferenziati, carta e cartone, rifiuti ingombranti e componenti di rifiuti elettrici ed elettronici.
La constatazione e relativa contestazione è avvenuta presso l’impianto destinatario e non presso il produttore, pertanto la S.C. accoglie il ricorso presentato perché la norma (art. 183, comma 1, lett. bb), n. 3 del D.Lgs 152/2006) che disciplina la corretta modalità di tenuta del deposito temporaneo, non può essere contestata presso l’impianto destinatario, ovvero dove nel caso in esame, sono stati rinvenuti i rifiuti in modo eterogeneo, ma può avvenire soltanto presso il luogo di produzione, unico luogo deputato a “deposito temporaneo”, e non in un luogo diverso, anche per evitare che possa avvenire un eventuale mescolamento durante il trasporto e/o nell’impianto destinatario.


La sentenza affronta anche la questione relativa alla responsabilità degli imputati, i quali delegati agli aspetti ambientali, con una condotta omissiva avrebbero commesso il reato di deposito incontrollato dei rifiuti.


A tale proposito, la S.C. accoglie il ricorso e chiarisce che: “non sono state adeguatamente considerate le dimensioni dell’impresa, nell’ambito della quale era stata conferita all’imputato la delega in materia ambientale, la sua organizzazione, la circostanza che la sede della stessa era (in un luogo diverso) da dove il deposito temporaneo sarebbe stato realizzato.”.  Pertanto, la delega ambientale data ad un’unica persona con mansioni manageriali nel contesto di un organizzazione complessa e articolata dal punto di vista territoriale, con una rete di distribuzione nazionale, fa venire meno la responsabilità diretta per i reati ambientali contestati di deposito temporaneo incontrollato, dal momento in cui nelle diverse sedi è presente un direttore che dirige e controlla la quotidiana gestione dei rifiuti prodotti ed il relativo deposito temporaneo.

A cura di Luca D'Alessandris

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