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01.01.2017

Sistri: confermata la proroga

L'avvio del sistema di tracciamento telematico dei rifiuti industriali viene prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre 31 dicembre 2017  e, conseguentemente, anche il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 

È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione  dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.

Si evidenzia che, ad oggi, il Ministero dell'Ambiente, non ha ancora completato la procedura  della gara per il nuovo gestore, che è ferma a causa di un ricorso al Tar del Lazio, chiamato a decidere il 25 gennaio prossimo.

Di seguito l'estratto del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini.
(GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016

Art. 12

Proroga di termini in materia di ambiente

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre
2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro
nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017,» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Fino
alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui
all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al
31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella
gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le
procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31
dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10
milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonche' nel
limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo
espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al
quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2018».