Il Regolamento UE 1357/2014, che definisce le modalità di attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e che si applica a partire dal 1° giugno 2015:
- al considerando 7 afferma che:
«Per garantire l’adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008, è necessario uno studio preliminare»;
- alla voce HP 14, la nota a piè di pagina chiarisce che:
«l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio».
In Italia, il D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, all'art. 7, comma 9-ter ha stabilito che la caratteristica di pericolo di ecotossicità (HP14) si attribuisce al rifiuto secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.
L’accordo ADR, che regola il trasporto internazionale di merci pericolose su strada, si basa sulle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele definite dal Regolamento (UE) 1272/2008 – cosiddetto “Regolamento CLP” (classification, labeling and packaging) – che viene periodicamente aggiornato sulla base della continua valutazione e rivisitazione delle sostanze e delle miscele in ambito UE.
Le modifiche delle modalità di classificazione delle sostanze e delle miscele possono quindi incidere anche sulle modalità di trasporto delle merci contenenti tali sostanze, secondo l’accordo ADR.
Una delle modifiche del Regolamento CLP, introdotta con il Regolamento UE 2016/1179, ha interessato la modalità di classificazione di alcuni composti (Tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP), introducendo per la tossicità acuta per l’ambiente acquatico il fattore moltiplicativo M=100.
Ciò ha comportato che a partire dal 1° marzo 2018, data dalla quale si applica la modifica al Regolamento CLP, anche i rifiuti contenenti i composti di cui al sopra citato Regolamento 2016/1179, applicando le modalità dell’accordo ADR, possono diventare pericolosi per ecotossicità (1).
2) Cosa succede dal 5 luglio 2018
Il Regolamento (UE) 2017/997 definisce i criteri comunitari per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, superando in tal modo le disposizioni, relative a tale caratteristica di pericolo, contenute al Regolamento UE 1357/2014.
Il Regolamento, che è in vigore dal 5 luglio 2017 e si applica dal 5 luglio 2018, prevede l’applicazione di regole diverse rispetto a quelle previste dall’accordo ADR.
In base al nuovo Regolamento, la caratteristica di pericolo HP14 si applica ai rifiuti che:
ed applicando un fattore moltiplicativo di 100 per H410, di 10 per H411; e/o
L’applicazione del Regolamento 2017/997 può comportare che rifiuti attualmente classificati come pericolosi, anche a valle delle modifiche in vigore dal 1° marzo, non lo siano più e viceversa.
Si possono verificare le seguenti diverse condizioni:
Inoltre, in funzione dell’applicazione dal 1° marzo 2018 dell’aggiornamento del CLP, si possono verificare anche le seguenti ulteriori situazioni:
3) Cosa fare per prepararsi al 5 luglio 2018?
I produttori e detentori di rifiuti dovranno rivalutare le classificazioni oggi attribuite ai propri rifiuti alla luce delle modalità di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 definite con il Regolamento UE 997/2017.
Dovranno quindi:
a specchio
assoluto
a specchio
a specchio
assoluto
NOTA BENE: per la riclassificazione rimane ferma la possibilità di effettuare le prove (test di ecotossicità) il cui esito comunque prevale su qualunque sia il risultato delle analisi di laboratorio ed a prescindere dalla norma “pro tempo” applicabile (ADR o regolamento 997/2017).
4) Registri di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. n. 152 del 2006)
Per effetto delle nuove regole di classificazione, i produttori e detentori di rifiuti si potranno trovare con rifiuti presi in carico prima del 5 luglio 2018, e ancora non scaricati (giacenze), con un certo codice e classificazione, da dover movimentare a partire dal 5 luglio 2018 con diverso codice o anche solo con la nuova caratteristica di pericolo HP14.
Allo scopo di dare evidenza della corretta gestione dei rifiuti prodotti o detenuti prima del 5 luglio 2018, si ritiene opportuno suggerire le seguenti modalità di tenuta delle scritture amministrative previste dalla parte IV del D.lgs. n. 152/2006 per i rifiuti presi in carico nel registro di carico e scarico prima del 5 luglio 2018:
assoluto
caratteristiche di pericolo
a specchio
caratteristiche di pericolo
a specchio
a specchio
NOTE
1) In proposito, si segnala che la Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. 00003222 del 28 febbraio 2018, ha fornito chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1179, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, ovvero il c.d. CLP (si veda il testo allegato).
Fonte: Confindustria Venezia