Informazione > Focus On

05.04.2018

Indirizzi tecnici in materia di miscelazione e gestione rifiuti

Con DCR del 29 aprile 2015, n. 30 è stato approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, che, al fine della elaborazione degli scenari futuri concernenti la produzione e la gestione dei rifiuti e della individuazione delle azioni necessarie, ha delineato il quadro regionale della gestione dei rifiuti urbani e speciali nel territorio veneto.

Tra gli adempimenti necessari, connessi con gli indirizzi operativi e gestionali delle azioni da intraprendere per migliorare le attività di gestione dei rifiuti, il Piano Regionale dei Rifiuti prevede, all’art. 17 Disposizioni in materia di miscelazione di rifiuti, che "La Giunta regionale, nel rispetto dell’articolo 187 del d.lgs. n. 152/2006, emana nuovi indirizzi in materia di miscelazione tenuto conto dell’evoluzione normativa e degli adeguamenti tecnologici e gestionali relativi alle migliori tecniche riconosciute. Di tali indirizzi è data informazione alla competente commissione consiliare."

Le operazioni di miscelazione sono oggetto di autorizzazione ai sensi dell’art. 208, del d.lgs. n. 152/2006, in quanto operazioni di preparazione prima del recupero o dello smaltimento, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. s), t), z) e relativi allegati B e C alla Parte IV.

L’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 dispone inoltre il divieto, salvo deroga, di effettuare operazioni di miscelazione tra rifiuti pericolosi aventi caratteristiche di pericolo diverse oppure tra rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Nel richiamare le condizioni da rispettare nell’esecuzione delle miscelazioni autorizzate “in deroga”, l’art. 187 fa esplicito richiamo ai principi fissati dall’art. 177, comma 4, laddove si stabilisce che la gestione dei rifiuti deve avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo, senza utilizzare procedimenti o metodi che possano determinare rischi per l’acqua, il suolo, l’aria, la fauna e la flora, senza causare rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

Ciò premesso, si rileva che, dalle indicazioni contenute nell’art. 17 del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, nel richiamare l’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006, emerge la necessità che per dette operazioni di miscelazione dei rifiuti siano disposti precisi indirizzi tecnici operativi affinché sia gli operatori (gestori delle installazioni nelle quali dette operazioni si svolgono), che la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, trovino beneficio nell’ambito dei principi ispiratori di cui ai richiamati articoli 177 e 187 del d.lgs. n. 152/2006.

La miscelazione, per le ragioni su esposte, deve essere regolamentata e appropriatamente gestita.

E’ necessario, innanzitutto, che la miscelazione dei rifiuti sia preceduta dalla corretta caratterizzazione dei rifiuti oggetto di miscelazione e seguita dalla corretta caratterizzazione della miscela di rifiuti che da questa esita, nel rispetto delle norme sulla responsabilità del soggetto “produttore” dei rifiuti, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152/2006.

Pertanto è quanto mai utile, in ossequio agli indirizzi del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, fornire indicazioni chiare al fine di garantire omogeneità di comportamento per tutti i soggetti coinvolti, evitare difformità nella gestione dei rifiuti e garantire che le attività di miscelazione dei rifiuti vengano condotte nel rispetto della normativa e dei principi di tutela ambientale, come più volte sopra argomentato.

Si tratta di indirizzi operativi che interessano le attività di gestione dei rifiuti condotte presso installazioni autorizzate ai sensi della Parte II^, Titolo III-bis, del d.lgs. n. 152/2006 (Autorizzazione integrata Ambientale), oltre che di attività condotte in autorizzazione “ordinaria” rilasciata ai sensi dell’art. 208 del medesimo d.lgs. Ragione per la quale si renderà necessario che le autorizzazioni in essere, per la parte concernente quelle di miscelazione dei rifiuti, siano esse in deroga o non in deroga al divieto di cui all’art. 187, del d.lgs. n. 152/2006, vengano rivisitate.

Per quanto appena sopra, è opportuno che ai gestori interessati sia notificata la presente deliberazione, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento di riesame, esclusivamente finalizzato all’adeguamento delle autorizzazioni in essere alle disposizioni del presente provvedimento.

Fonte: Regione del Veneto

ALLEGATO A